L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI):
- è stata fondata il 26 ottobre 1920;
- è un ente morale (R.D. 29 luglio 1923, n. 1789);
- ha personalità giuridica di diritto privato (D.P.R. 23 dicembre 1978);
- è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (il Consiglio regionale e le Sezioni provinciali della Calabria sono iscritti anche nell’Anagrafe regionale delle ONLUS);
- è iscritta nel Registro delle persone giuridiche (D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361);
- è iscritta nel Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383);
- esercita, per legge dello Stato, le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali dei ciechi e degli ipovedenti (D.L.C.P.S. 26 settembre 1947, n. 1047 e D.P.R. 23 dicembre 1978). L’UICI, quindi, non rappresenta soltanto i suoi iscritti, ma l’intera categoria dei disabili visivi: per questo motivo la legge impone la sua presenza negli organismi istituzionali pubblici, nazionali e locali, chiamati ad affrontare i problemi dei non vedenti. La Regione Calabria ha valorizzato ulteriormente questo ruolo istituzionale dell’UICI con l’art. 20 bis della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, e con la legge regionale 8 gennaio 2002, n. 6.